CGC
Condizioni generali di contratto di Style Appartement Belle Arti GmbH
(Questa traduzione è legalmente nulla; solo la versione tedesca è legalmente vincolante.)
1. Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti stipulati da Style Appartement Belle Arti GmbH per l’utilizzo dei suoi appartamenti. Le condizioni generali non escludono accordi speciali scritti e si applicano in via sussidiaria rispetto a questi.
2. Definizione dei termini
2.1. «BeLLeArTi» è Style Appartement Belle Arti GmbH.
2.2. Per «cliente» si intende una persona fisica che soggiorna in un appartamento a titolo oneroso. Di norma il cliente è anche la controparte contrattuale. Sono considerati clienti anche coloro che viaggiano insieme alla controparte contrattuale (ad es. familiari, amici ecc.).
2.3. Per «partner contrattuale» si intende una persona fisica o giuridica che stipula un contratto di locazione di un appartamento con BeLLeArTi in qualità di cliente o per conto di un cliente.
2.4. I termini «consumatore» e «imprenditore» sono da intendersi ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori del 1979, nella versione vigente.
2.5. Per «contratto di locazione dell’appartamento» si intende il contratto stipulato tra BeLLeArTi e la controparte contrattuale, il cui contenuto è disciplinato più dettagliatamente di seguito.
3. Conclusione del contratto
3.1. Il contratto di locazione dell’appartamento si conclude con la firma della conferma di prenotazione da parte del contraente e di BeLLeArTi.
4. Oggetto del contratto di locazione dell’appartamento
4.1. L’oggetto del contratto di locazione è uno degli appartamenti BeLLeArTi. Tutti gli appartamenti sono composti da almeno un ingresso, un bagno, un WC, una cucina o cucina-soggiorno e una zona notte. L’uscita di emergenza è indicata da un cartello luminoso.
4.2. Gli elettrodomestici, gli arredi e le opere d’arte presenti nell’appartamento sono elencati in un inventario separato. L’appartamento è stato ristrutturato con materiali di alta qualità e dispone di finiture di pregio. Gli ambienti sono dotati di parquet in legno massello, porte a doppio battente originali e finestre in legno a cassettoni.
4.3. Il rispettivo appartamento può essere utilizzato dal contraente o cliente esclusivamente come seconda casa per vacanze, tempo libero o per un trasferimento temporaneo dovuto a motivi di lavoro o studio.
5. Recesso dal contratto di locazione dell’appartamento e alloggio sostitutivo
5.1. Il contratto di locazione dell’appartamento può essere rescisso da entrambe le parti senza penali di cancellazione né risarcimento danni entro e non oltre 3 mesi prima della data di arrivo concordata del contraente o cliente.
5.2. Al di fuori del periodo stabilito al punto 5.1., il partner contrattuale o il cliente può recedere mediante dichiarazione unilaterale solo pagando le seguenti penali di cancellazione:
Da 3 mesi a 1 mese prima del giorno di arrivo -> penale di cancellazione del 30%
Da 1 mese a 1 settimana prima del giorno di arrivo -> penale di cancellazione del 60%
Nell’ultima settimana prima del giorno di arrivo -> penale di cancellazione del 90%
il giorno di arrivo e in caso di mancata presentazione -> penale di cancellazione del 100%
5.3. Se il contraente o cliente non si presenta all’ora concordata il giorno di arrivo concordato, BeLLeArTi non è tenuta a tenere libero l’appartamento.
5.4. BeLLeArTi può mettere a disposizione della controparte contrattuale o del cliente una sistemazione alternativa adeguata (di pari qualità), qualora ciò sia ragionevole per la controparte contrattuale, in particolare se la variazione è di lieve entità e giustificata da motivi oggettivi. Sussiste una giustificazione oggettiva, ad esempio, se l’appartamento o uno dei suoi locali diventa inagibile, se gli ospiti già alloggiati prolungano il soggiorno, se si verifica un overbooking o se altre importanti esigenze operative rendono necessaria tale soluzione. In tal caso, gli eventuali costi aggiuntivi della sistemazione alternativa sono a carico di BeLLeArTi.
6. Obblighi della controparte contrattuale
6.1. Il partner contrattuale è tenuto a pagare il corrispettivo concordato entro 14 giorni dalla fatturazione e, in ogni caso, non oltre il momento dell’arrivo. Il partner contrattuale è inoltre tenuto a pagare le eventuali imposte previste dalla legge sulle tasse del 1957 (eventuali imposte di registro o tassa di soggiorno). Il corrispettivo concordato include il consumo pro quota standard di 250 kwH/mese di elettricità e 585 kwH/mese di gas. BeLLeArTi si riserva il diritto di fatturare eventuali consumi eccedenti.
6.2. In caso di colpa a lui imputabile, il contraente o cliente è responsabile nei confronti di BeLLeArTi di tutti i costi derivanti dal ritardo nel pagamento (ad es. le spese legali) sostenuti da BeLLeArTi per la necessaria tutela dei propri diritti.
6.3. Prima di prendere possesso dell’appartamento, il partner contrattuale è tenuto a versare un deposito cauzionale. Questo serve a coprire tutti i crediti di BeLLeArTi nei confronti del partner contrattuale o del cliente derivanti dal contratto di locazione dell’appartamento, di qualsiasi natura. Se tali crediti sorgono già durante il soggiorno nell’appartamento, BeLLeArTi ha il diritto di soddisfarli immediatamente attingendo al deposito cauzionale. In tal caso, il partner contrattuale è tenuto a reintegrare l’importo del deposito cauzionale fino al suo ammontare originario entro 14 giorni dalla comunicazione scritta di BeLLeArTi.
6.4. La controparte contrattuale o il cliente è tenuto a trattare con cura l’appartamento assegnato, a concordare una volta al mese con BeLLeArTi un appuntamento per gli interventi di manutenzione e riparazione nell’appartamento, allo scopo di prevenire guasti, e a consentire in tale occasione l’accesso all’appartamento a BeLLeArTi o a un suo incaricato. La controparte contrattuale o il cliente è inoltre tenuto a restituire l’appartamento a BeLLeArTi in buone condizioni, nello stato in cui è stato consegnato, senza danni o difetti causati dall’uso. La controparte contrattuale è responsabile nei confronti di BeLLeArTi per qualsiasi danno causato da sé, dal cliente o da altre persone che, con il consenso o su incarico della controparte contrattuale o del cliente, usufruiscano dei servizi di BeLLeArTi, nonché per i danni che non vengano segnalati a BeLLeArTi non appena scoperti.
6.5. È vietato apportare qualsiasi modifica all’appartamento assegnato. Eventuali difetti devono essere segnalati immediatamente per iscritto.
6.6. Il contraente o cliente non è autorizzato, senza il consenso di BeLLeArTi, a ospitare nell’appartamento per periodi prolungati (oltre 24 ore) persone diverse da quelle comunicate al momento della stipula del contratto di locazione, né a fornire loro alloggio.
6.7. Il partner contrattuale o il cliente è tenuto a rispettare il regolamento condominiale emanato da BeLLeArTi in base alle esigenze generali dell’edificio e aggiornato in funzione di tali esigenze. Il partner contrattuale o il cliente riceve la versione vigente del regolamento condominiale al momento della consegna delle chiavi dell’appartamento. La versione di volta in volta vigente del regolamento condominiale si applica in via sussidiaria alle presenti condizioni generali. È consentito suonare strumenti musicali solo con il consenso scritto di BeLLeArTi. È vietato fumare nell’appartamento. Tutti i danni causati dalla violazione del divieto di fumare o del regolamento condominiale saranno riparati a spese del partner contrattuale o del cliente; BeLLeArTi eseguirà a sue spese anche gli eventuali lavori di ristrutturazione.
6.8. Il partner contrattuale o il cliente è tenuto a restituire la cucina, compresi gli elettrodomestici e le stoviglie, nelle stesse condizioni, integre e pulite, in cui le ha ricevute. I piani cottura in vetroceramica devono quindi essere puliti accuratamente dopo ogni utilizzo. Il frigorifero, la lavastoviglie, il piano cottura, il forno ecc. devono essere svuotati da alimenti e stoviglie e lasciati puliti; in caso contrario, BeLLeArTi addebiterà i costi aggiuntivi per una pulizia straordinaria e, in caso di danni, il relativo risarcimento.
6.9. Il contraente o cliente è tenuto ad arieggiare l’appartamento ogni giorno; in caso di pioggia e quando lascia l’appartamento, deve chiudere le finestre e mantenerle chiuse. Tutti i danni derivanti dall’inosservanza di tale obbligo saranno riparati a spese del contraente o cliente.
6.10. Alla consegna dell’appartamento, il contraente o cliente riceve di norma un set di chiavi. Se il contraente o cliente ha bisogno di altri set, dovrà richiederli a BeLLeArTi. Per ogni appartamento non vengono consegnati più di 3 set di chiavi al contraente o cliente. Il contraente o cliente non è autorizzato a duplicare le chiavi dell’appartamento senza il consenso scritto di BeLLeArTi. In caso di smarrimento delle chiavi da parte del contraente o cliente, questi
La perdita delle chiavi deve essere segnalata immediatamente a BeLLeArTi. La sostituzione della serratura e la realizzazione delle nuove chiavi sono a carico della controparte contrattuale o del cliente. Tutti i danni causati dalla mancata segnalazione devono essere riparati a spese della controparte contrattuale o del cliente.
7. Diritti e obblighi di BeLLeArTi
7.1. BeLLeArTi o un suo incaricato è autorizzata ad accedere all’appartamento una volta al mese, previo avviso, per interventi di manutenzione e riparazione preventiva; in caso di urgenza e pericolo imminente, può accedervi in qualsiasi momento per giusta causa, altrimenti previo avviso.
7.2. BeLLeArTi è tenuta a fornire i servizi concordati nella misura corrispondente ai propri standard.
8. Limitazioni di responsabilità
8.1. Il partner contrattuale o il cliente e le persone che soggiornano con lui utilizzano l’appartamento, l’edificio e tutti gli oggetti presenti nell’appartamento a proprio rischio e pericolo. I genitori sono responsabili dei propri figli. Gli appartamenti BeLLeArTi non sono attrezzati per la sicurezza dei bambini. Si segnala in particolare che gli appartamenti BeLLeArTi si trovano in edifici storici di fine Ottocento e che le finestre a doppio telaio presenti negli appartamenti non sono dotate di dispositivi di sicurezza per bambini. Se si desidera installare dispositivi di sicurezza per bambini in un appartamento BeLLeArTi, il partner contrattuale o il cliente deve ottenere l’autorizzazione scritta di BeLLeArTi e provvedere poi, a proprie spese, all’installazione dei dispositivi autorizzati. Anche in caso di rifiuto di installare dispositivi di sicurezza per bambini, non è possibile avanzare richieste di risarcimento danni o di rivalsa. È esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni o di rivalsa derivante dall’utilizzo dell’appartamento.
8.2. Non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti di valore introdotti dal partner contrattuale o dal cliente, né dalle persone che soggiornano con lui.
8.3. Viene fornito l’accesso a Internet tramite Wi-Fi. Durante il periodo di locazione, l’occupante dell’appartamento è responsabile dell’utilizzo e dell’eventuale uso improprio, nonché dei costi derivanti dall’uso improprio (ad es. condivisione di file, scambio illegale di musica, accesso/download da piattaforme illegali di film/video) (risarcimento danni, spese legali e processuali…). Con la presente, il locatario manleva espressamente il locatore/intestatario della linea da qualsiasi responsabilità. Il locatore non garantisce il corretto funzionamento della connessione Internet né l’assenza di limitazioni della velocità dovute al sovraccarico della rete.
8.4 . Il locatore non si assume alcuna responsabilità per interruzioni temporanee delle forniture energetiche, ad es. elettricità, gas, acqua ecc.
9. Animali domestici
9.1. Gli animali possono essere portati nell’appartamento locato solo previo consenso scritto di BeLLeArTi e, se del caso, dietro pagamento di un supplemento.
9.2. Il partner contrattuale o il cliente che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo e sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno, oppure a farlo custodire e sorvegliare da terzi idonei a proprie spese.
9.3. Il contraente o cliente che porta con sé un animale deve disporre di un’apposita assicurazione di responsabilità civile per animali oppure di un’assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche gli eventuali danni causati dagli animali. La prova della copertura assicurativa deve essere presentata a BeLLeArTi. Il contraente o cliente e la sua compagnia assicurativa sono responsabili in solido nei confronti di BeLLeArTi per i danni causati dagli animali portati con sé. I danni comprendono in particolare anche gli indennizzi che BeLLeArTi è tenuta a corrispondere a terzi.
10. Prolungamento del soggiorno nell’appartamento
Il partner contrattuale o il cliente non ha diritto al prolungamento del soggiorno. Se il partner contrattuale comunica per tempo la propria intenzione di prolungare il soggiorno, BeLLeArTi può acconsentire al prolungamento del contratto di locazione dell’appartamento, senza esservi tenuta. La prosecuzione dell’uso dell’appartamento oltre la durata contrattuale concordata o il pagamento di importi superiori al corrispettivo pattuito non comportano il tacito prolungamento o rinnovo del contratto di locazione dell’appartamento.
11. Risoluzione del contratto di locazione dell'appartamento
11.1. Il contratto di locazione dell’appartamento può essere stipulato solo a tempo determinato e termina pertanto automaticamente alla scadenza. Non è necessaria una disdetta separata.
11.2. Di norma, il contratto di locazione dell’appartamento non può essere disdetto. In caso di partenza anticipata del contraente, BeLLeArTi ha diritto di richiedere l’intero corrispettivo concordato. La disdetta anticipata del contratto di locazione è possibile solo in casi eccezionali e previo accordo scritto con BeLLeArTi.
11.3. Il contratto di locazione dell'appartamento si estingue con la morte del cliente.
11.4. BeLLeArTi ha il diritto di risolvere il contratto di locazione dell’appartamento con effetto immediato per giusta causa, in particolare se il partner contrattuale o il cliente
a. faccia un uso gravemente pregiudizievole dei locali oppure, con un comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente scorretto, renda intollerabile la convivenza agli altri ospiti, al proprietario, ai suoi incaricati o ai terzi che abitano nell’edificio, oppure commetta nei confronti di tali persone un reato punibile contro la proprietà, la moralità o l’incolumità fisica;
b. utilizzi l’appartamento in violazione del contratto o non rispetti il regolamento condominiale. L’uso è da considerarsi contrario al contratto quando la controparte contrattuale o il cliente violano le disposizioni delle presenti condizioni generali o del contratto di locazione dell’appartamento relative all’uso o alla destinazione dell’appartamento, oppure al comportamento nell’edificio, nell’appartamento o nei confronti degli altri residenti;
c. sia affetto da una malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre la durata del soggiorno, o necessiti di assistenza per altri motivi;
d. le fatture presentate non vengono pagate alla scadenza entro un termine congruo (3 giorni), oppure nei confronti del partner contrattuale o del cliente viene avviata un’esecuzione forzata, viene presentata un’istanza di insolvenza o viene aperta una procedura fallimentare, di concordato o preliminare sul suo patrimonio.
11.5. Se l’adempimento del contratto diventa impossibile a causa di un evento riconducibile alla forza maggiore (ad es. calamità naturali, sciopero, serrata, disposizioni delle autorità, ecc.), BeLLeArTi può recedere dal contratto di locazione dell’appartamento in qualsiasi momento e senza preavviso, salvo che il contratto si intenda già risolto ai sensi di legge o che BeLLeArTi sia esonerata dall’obbligo di adempiere. È esclusa qualsiasi pretesa della controparte contrattuale a titolo di risarcimento danni o altro.
12. Malattia o decesso del cliente
BeLLeArTi ha diritto a essere rimborsata dalla controparte contrattuale e dal cliente o, in caso di decesso, dai rispettivi aventi causa, in particolare per i seguenti costi:
a. disinfezione degli ambienti resasi necessaria,
b. biancheria, lenzuola e accessori da letto diventati inutilizzabili; in caso contrario, per la disinfezione o la pulizia approfondita di questi articoli
c. Ripristino di pareti, arredi, tappeti ecc., nella misura in cui siano stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso,
d. il corrispettivo pattuito, nella misura in cui i locali sono stati utilizzati dal cliente, più gli eventuali giorni in cui i locali non sono utilizzabili a causa di disinfezione, sgombero o simili,
e. eventuali altri danni che dovessero derivarne a BeLLeArTi.
13. Foro competente e legge applicabile
13.1. Il presente contratto è disciplinato dal diritto austriaco, sostanziale e formale, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare della legge austriaca sul diritto internazionale privato e della Convenzione di Roma) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
13.2. Nei rapporti tra imprese, il foro competente esclusivo è quello del tribunale competente per materia presso la sede di BeLLeArTi; BeLLeArTi è inoltre autorizzata a far valere i propri diritti anche dinanzi a qualsiasi altro tribunale territorialmente e materialmente competente.
13.3. Se il partner contrattuale è un consumatore e ha la residenza o il domicilio abituale 1) in Austria, le azioni contro il consumatore possono essere intentate presso il luogo di residenza, il domicilio abituale o il luogo di lavoro del consumatore, oppure presso il tribunale competente per materia e territorio per l’immobile locato.
2) Se si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), in Islanda, Norvegia o Svizzera, è competente in via esclusiva il tribunale territorialmente e materialmente competente per l’immobile locato.
3) in un Paese non indicato alle lettere a. o b., il foro competente esclusivo è il tribunale competente per materia presso la sede di BeLLeArTi; BeLLeArTi è inoltre autorizzata a far valere i propri diritti anche dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente per territorio e materia.
14. Altre disposizioni
14.1. Le comunicazioni devono pervenire all’altra controparte contrattuale per iscritto, all’ultimo indirizzo comunicato, entro l’ultimo giorno del termine (ore 24:00).
14.2. In caso di lacune normative, si applicano le disposizioni di legge pertinenti.